Referendum Costituzionale 2026 - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2026, 16:08
Le norme per lo svolgimento dei referendum popolari di competenza dello Stato sono contenute, fondamentalmente:
- nella Costituzione, agli articoli 75 (referendum abrogativi di leggi o atti aventi valore di legge), 132 (referendum per la modificazione territoriale delle regioni) e 138 (referendum confermativi di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali);
- nella legge 25 maggio 1970, n. 352;
- infine, per quanto non disciplinato nella predetta legge n. 352/1970, nel testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18, ha stabilito che: “Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2026, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici di sezione, sono state predisposte le unite istruzioni.
Tali istruzioni sono inoltre corredate di un prospetto riepilogativo dei plichi da confezionare nel corso delle operazioni elettorali.
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