Resoconto attività annuale difensore civico ANNO 2006...>>>
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QUALI SONO I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO?
Il Difensore Civico su richiesta dei cittadini singoli o associati, stranieri e apolidi, purchè legittimati, o di propria iniziativa può:
chiedere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi;
consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti.., nessun rifiuto deve essere ammesso; quando la situazione lo richieda può condurre inchieste, fare visite e/o ispezioni sul posto con l'assistenza di esperti;
intervenire presso il responsabile del procedimento o presso gli uffici per le necessarie verifiche perché i provvedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati..;
suggerire all'Amministrazione l'adozione degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l'istanza di tutela entro il termine previsto per il procedimento..;
richiedere ..l'intervento degli Organi di indirizzo politico;
assumere i provvedimenti a seguito di ricorso ex art. 15 Legge 24/11/2000 n° 340;
assistere i cittadini nella predisposizione di atti di richiesta di revisione di atti amministrativi già emanati.; segnalare agli Organi ed agli uffici competenti i comportamenti scorretti o illegittimi dei dipendenti nei confronti dei cittadini.;
segnalare le disfunzioni nell'organizzazione degli uffici.
appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;assunzione di personale, dotazione organica e relative variazioni.
COME NASCE L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO?
Il Difensore Civico è una istituzione che trova le sue origini nell' Ombudsman svedese. Il primo Ombudsman fu eletto dal parlamento svedese nel 1809. Ciascun cittadino aveva così la possibilità di fare appello a questa figura nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non avesse assolto ai propri compiti in conformità con le disposizioni di legge.
Nella seconda metà del secolo XX l'istituzione del Difensore Civico ha avuto grande diffusione nei paesi a democrazia avanzata al fine di meglio tutelare i cittadini ed i loro diritti.
Nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del Difensore Civico trova il suo radicamento nell' art. 97 della Costituzione italiana che così recita: " i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione."
La Pubblica Amministrazione è al servizio dei cittadini ed impronta la propria attività a principi di imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficacia. Il gran numero di leggi, statuti, regolamenti rendono difficile al cittadino orientarsi e talvolta districarsi tra i vari comparti della Pubblica Amministrazione ed i relativi uffici diversificati per attribuzioni e competenze. A ciò si uniscono le lungaggini amministrative, le inerzie, i ritardi, le omissioni, gli errori, le parzialità, la mancanza di spiegazioni e di motivazioni che contribuiscono ad allentare sempre più il cittadino dalla Pubblica Amministrazione.
Per rendere più trasparente ed efficiente la Pubblica Amministrazione con la legge 142/90 si è data agli enti locali "comuni e province" la facoltà di eleggere un proprio Difensore Civico, mentre le regioni provvedono con legge propria: per cui si hanno Difensori Civici COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI.
Nella Regione Lazio attualmente svolgono l'attività di Difesa Civica il Difensore Civico Regionale, il Difensore Civico Provinciale ed i Difensori Civici di alcuni comuni.
INCONTRO SUL TEMA: "PROFILI DI UNA CITTADINANZA NUOVA"
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REGOLAMENTO
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MODULISTICA
Richiesta di intervento del difensore civico
Richiesta di "accesso agli atti"
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