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TRIBUTI ON LINE
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
 
UFFICIO ICI
Via del Tempio n.1 – 00036 Palestrina (RM)
Tel. 0695302206– Fax 069573480
Piano Secondo – Stanza n.27
e-mail:tributi.ici@comune.palestrina.rm.it

Apertura al pubblico: Martedì 9.00 – 11.00
Giovedì 9.00 – 11.00 e 15.30 – 17.30
Calcolo ON-LINE ICI 2007
- ISTRUZIONI per l' ICI 2008 -
-- Chi deve pagare l'imposta --
Aliquote e detrazioni
- ALIQUOTE E DETRAZIONI
- ALIQUOTE ALTRI COMUNI
Agevolazioni
ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLA PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
AGEVOLAZIONI PER I NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI
EQUIPARAZIONE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI
Versamenti
- CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA
- SCADENZE- MODALITA' DI CALCOLO
- CALCOLO AUTOMATICO ICI
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
-- Sanzioni
Regolamento
DOCUMENTO
Dichiarazioni
- CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI VARIAZIONE
- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Modulistica
- RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI
- RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A GENITORI / FIGLI

 

Chi deve pagare l'imposta

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e/o aree fabbricabili come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d’uso o di abitazione. Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
- Se l’immobile è posseduto da più proprietari l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;
- Se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) l’imposta deve essere pagata dall’usufruttuario o da chi gode del diritto d’uso o di abitazione in proporzione alla quota di tale diritto;

A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' quella ad essa assimilata dal regolamento comunale, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione d’imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale di piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa .
Agli effetti dell’esclusione dall’imposta, si considera parte integrante dell’abitazione principale una sua pertinenza, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Viene assimilata alle abitazioni principali:

  1. l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a  seguito di ricovero permanente in istituto a lunga degenza, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire del beneficio e’ necessario presentare apposita istanza presso l’ufficio ICI;
  2. l’abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa, il beneficiario dell’uso gratuito deve risiedere anagraficamente nell’abitazione predetta. Per usufruire del beneficio e’ necessario presentare apposita istanza presso l’ufficio ICI.
  3. L’unità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile che, per motivi connessi con l’attività svolta, abbia fissato la propria residenza presso caserme o altre strutture militari, sempre a condizione che l’immobile  stesso sia l’unica abitazione di proprietà e non risulti locata. Per tale condizione gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione entro il mese di giugno dell’anno d’imposta nel quale si verificano le richiamate condizioni.  

L’esenzione si applica altresì per:

  1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
  2. Le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Aliquote e detrazioni 2008
Delibera approvativa delle Aliquote 2007, confermate anche per l'anno 2008

- Abitazione principale ed una sua pertinenza 4,5 ‰ (solo per unità immobiliari di cat. A1, A8, A9 con detrazione di imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione)
- Per tutti gli altri fabbricati 7 ‰
- Per le aree fabbricabili e per terreni impegnati per l'edificazione 6 ‰
-
Ulteriori eventuali agevolazioni ( solo per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9): abitazione principale per i nuclei familiari con persona disabile (invalidita’ non inferiore al 75% e reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a € 19.000,00, per  ciascun disabile presente) la detrazione e’ di € 516,00 (dopo apposita istanza).

NB: Aggiornamento ai fini ICI dei valori delle Aree Edificabili (Delibera di G.C. n°43 del 10-03-06)

Dichiarazione

La dichiarazione ICI va presentata entro il termine previsto per quella dei redditi relativa all’anno 2007. in tutti i casi elencati nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione ICI per l’anno 2007, a titolo esemplificativo si riportano le i più ricorrenti:

-per gli immobili che godono di una riduzione dell’imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli) Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;

- quando per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI ad esempio: divisioni, donazioni, permuta, cessioni di diritti reali a titolo gratuito costituzioni di fondo patrimoniale per testamento, l’immobile e sua pertinenza non è più adibito ad abitazione principale e viceversa;

- quando il comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta ad esempio: l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l’atto ha riguardo un area fabbricabile e il valore è cambiato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente; il terreno agricolo è diventato area fabbricabile o viceversa; l’area è divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato; l’immobile ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI o la caratteristica della ruralità; l’immobile è stato oggetto di procedura Docfa; l’immobile è di interesse storico artistico; l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; quando per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale “D”, non iscritto in catasto,ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione; quando per l’immobile  già censito in catasto in una categoria del gruppo “D”, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; eccetera; ).  

Il versamento dell’imposta anche se corretto non sostituisce la dichiarazione ICI  per chi  deve comunque presentarla.

 La dichiarazione ICI non deve essere presentata :
- quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI), cioè quel modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione , l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

La dichiarazione deve essere consegnata presso l’ufficio protocollo o spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno. Se trasmessa a mezzo posta la busta deve indicare la scritta  “dichiarazione I.C.I. anno …….”. I modelli sono a disposizione presso la portineria, l’ufficio tributi e possono essere scaricati collegandosi al seguente link:

ISTRUZIONI
MODELLO

La dichiarazione si compone di 2 facciate:

- la prima concerne il soggetto dichiarante e gli eventuali contitolari;

- la seconda i dati identificativi catastali degli immobili. Quest’ultimi riguardano l’ubicazione catastale dell’immobile, sezione, foglio di mappale o particella, subalterno, categoria e la classe (per i fabbricati) o qualità (per i terreni). Se l’unità non è censita vanno indicati gli estremi della denuncia di accatastamento (n. protocollo e anno di presentazione)

-I dati identificativi sono di particolare importanza, quindi si raccomanda particolare attenzione nella compilazione.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno. Nel caso di piu’ soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, e’ consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purche’ comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari e’ pero’ obbligato a versare l’imposta di sua competenza.

Versamenti

ACCONTO: ENTRO IL 16 ° GIUGNO 2008 il contribuente deve versare il 50% della somma pagata l’anno precedente, purchè non sia cambiato nulla nel corso del 2008.
SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2008 il contribuente paga il saldo 2008 con l’eventuale conguaglio senza alcuna sanzione ne interessi.
Il contribuente, comunque, può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale entro il termine per il pagamento dell’acconto.
ATTENZIONE:SU UNO STESSO BOLLETTINO DEVONO ESSERE SOMMATI GLI IMPORTI RELATIVI A TUTTI GLI IMMOBILI IN POSSESSO DEL CONTRIBUENTE SITUATI NEL COMUNE DI PALESTRINA.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi anche della facoltà di effettuare il versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno, in unica soluzione, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2008. Questi contribuenti possono versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste da un apposito decreto interministeriale.
IL VERSAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO, CON APPOSITO BOLLETTINO ORDINARIO ICI, PRESSO:
- TUTTI GLI UFFICI POSTALI
- GLI SPORTELLI DEL CONCESSIONARIO GERIT
- SUL SITO INTERNET: www.equitaliagerit.it

IL VERSAMENTO PER GLI IMMOBILI SITUATI NEL COMUNE DI PALESTRINA VA EFFETTUATO:
- TRAMITE C/C POSTALE 88697297 INTESTATO A: EQUITALIA GERIT SPA PALESTRINA – RM - ICI
- TRAMITE MODELLO F24
presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale, utilizzando gli appositi codici tributo

Calcolo del valore imponibile

Fabbricati con rendita catastale già attribuita oppure con rendita presunta: Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
- 100 per i fabbricati di cat. A C (esclusi A/10 e C/1)
- 50 per i fabbricati A/10 e D
- 34 per i fabbricati C/1.
- 140 per i fabbricati di cat. B
Fabbricati in corso di costruzione ed aree edificabili: Valore di mercato della sola area edificabile.
Fabbricati di categoria D privi di rendita: Valore = Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione .
Per l’anno 2007 i coefficienti sono stati così fissati:

ANNO COEFFICIENTE
2008 1,04
2007 1,07
2006 1,10
2005 1,13
2004 1,20
2003 1,24
2002 1,28
2001 1,31
2000 1,36
1999 1,38
1998 1,40
1997 1,44
1996 1,48
1995 1,53
1994 1,57
1993 1,61
1992 1,62
1991 1,65
1990 1,73
1989 1,81
1988 1,89
1987 2,05
1986 2,20
1985 2,36
1984 2,52
1983 2,68
1982
e precedenti
2,83

 

Calcolo dell'imposta

IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L’ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000.SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE SI DEVE SOTTRARRE LA DETRAZIONE.
ESEMPIO:
Abitazione principale posseduta da due coniugi ciascuno per la propria quota di possesso pari al 50%. La proprietà rimane per l’intero anno ad entrambi i coniugi. L’aliquota applicata dal Comune è quella ridotta pari al 4,5%o. La detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 103,29 e viene portata in diminuzione dal totale dell’imposta dovuta
Il valore catastale è determinabile rivalutando la rendita catastatale del 5% e moltiplicando quanto ottenuto per 100:
- rendita catastatale € 1.000,00
- rendita catastatale rivalutata € 1.050,00.
L’IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL’IMMOBILE ; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.

Ravvedimento operoso
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari si deve versare un importo comprensivo dell’imposta dovuta, sanzione del 3,75% e interessi del 0,007% giornalieri.
Se il versamento avviene l’anno successivo e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione ICI, bisogna considerare una sanzione pari al 6% ed interessi del 0,007% giornalieri.
Modulistica
 
ISTRUZIONI DICHIARAZIONE 2008
DICHIARAZIONE COMPESAZIONE
MODELLO DICHIARAZIONE 2008
MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI
MODULO RICHIESTA APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI
SCHEDA INFORMATIVA PER PRATICHE EDILIZIE
MODELLO PER RIMBORSO
NOTA BENE per il nuovo Condono Edilizio e ICI
Sanzioni
VIOLAZIONE
SANZIONE AMMINISTRATIVA
1. Omessa presentazione della dichiarazione
Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di € 51,00
2. Infedele dichiarazione
Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
3. Errori od omissioni che non incidono sulla determinazione del tributo Da € 51,00 a € 258,00
4. Omesso od insufficiente versamento dell’imposta
30% dell’imposta non versata
5. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
Da € 51,00 a € 258,00.
N.B.: Le sanzioni di cui ai punti sub 1) e 2) sono ridotte ad ¼ se, entro il termine per ricorrere, interviene l’adesione del contribuente con il pagamento del tributo – se dovuto – e delle sanzioni.

 
 

 

 
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